Statuto AIC Liguria

AIC LIGURIA APS
STATUTO

ART. 1 – Denominazione e sede

1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l’Ente del Terzo Settore denominato, Associazione Italiana Celiachia Liguria – APS, anche AIC Liguria – APS che assume la forma giuridica di associazione.
2. In conseguenza dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione associazioni di promozione sociale, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, l’Ente, di seguito detto “associazione”, ha l’obbligo di inserire l’acronimo “APS” o la locuzione “Associazione di Promozione Sociale” nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L’associazione ha sede legale nel comune di Genova. Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti e agli associati.
4. L’associazione ha durata illimitata.
5. L’associazione è parte integrante della Federazione di enti che si riconoscono sotto la denominazione comune “Associazione Italiana Celiachia” e riconosce in AIC Nazionale il soggetto di riferimento per la disciplina delle regole associative interne e lo svolgimento delle attività comuni; l’associazione fa pertanto proprie tutte le disposizioni statutarie e regolamentari assunte nel tempo da AIC Nazionale, impegnando l’ente e i propri aderenti a rispettarle, in quanto compatibili con il suo status di associazione di promozione sociale.

ART. 2 – Finalità e Attività

1. L’associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale individuate nel miglioramento della qualità della vita delle persone affette da celiachia o da dermatite erpetiforme, di seguito DE, mediante l’esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:
– con riferimento agli interventi e servizi sociali di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a) del D Lgs 117/17: assistenza ai celiaci e alle loro famiglie sulla gestione della malattia, l’accesso ai diritti ad essi riconosciuti e della terapia con dieta senza glutine;
– con riferimento agli interventi e prestazioni sanitarie di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b) del D Lgs 117/17: prestazioni di specialisti (dietisti, psicologi e altri operatori sanitari) sulla terapia e follow up della celiachia e DE;
– prestazioni socio sanitarie, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c) del D Lgs 117/17;
– con riferimento all’attività di educazione, istruzione e formazione professionale nonché le attività culturali di interesse sociale di cui all’articolo 5, comma 1, lettera d) del D Lgs 117/17:
 divulgazione della conoscenza scientifica relativa alla diagnosi e trattamento della celiachia e DE, specificamente rivolta alla classe medica e agli operatori sanitari interessati alla diagnosi e al trattamento del paziente celiaco o con dermatite erpetiforme;
 diffusione della conoscenza e dell’educazione sull’alimentazione senza glutine nell’ambito della ristorazione collettiva e del settore alimentare, pubblico e privato;
 selezione, formazione e aggiornamento del personale operante nelle strutture che propongono menù e alimenti senza glutine per consentire alle persone celiache di seguire in sicurezza la dieta senza glutine anche al di fuori delle mura domestiche;
 organizzazione di iniziative di divulgazione su celiachia e DE
– attività di formazione universitaria e post universitaria di cui all’articolo 5, comma 1, lettera g) del D Lgs 117/17;
– con riferimento all’attività di organizzazione e gestione di attività culturali e ricreative di interesse sociale di cui all’articolo 5, comma 1, lettera i) del D Lgs 117/17:
 realizzazione di attività di aggregazione sociale con particolare riguardo a quelle giovanili, atte a ridurre il disagio connesso alla diagnosi di celiachia e DE;
 realizzazione di materiale editoriale per informare gli associati ad AIC Liguria APS e le loro famiglie sulla conoscenza della celiachia, sulla dieta sg e l’accesso ai diritti;
– attività di organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche di cui all’articolo 5, c 1, lettera t) del D Lgs 117/17 con particolare attenzione alla promozione di iniziative sportive con l’obiettivo di avvicinare i giovani alle attività associative e diffondere il messaggio dell’importanza della compliance alla dieta che permette ai celiaci una vita conforme alle attività e agli stili di vita prevalenti;
– con riferimento all’attività di promozione della tutela dei diritti sociali e dei consumatori e degli utenti di cui all’articolo 5, c 1, lettera w) del D Lgs 117/17:
 sensibilizzazione delle istituzioni politiche, amministrative e sanitarie per il miglioramento dell’assistenza ai pazienti di celiachia e DE e l’accesso alle tutele e ai diritti;
 promozione di rapporti con istituzioni ed enti aventi scopi e programmi coerenti con gli obiettivi di AIC Liguria APS;
 raccolta dati territoriali presso le istituzioni locali sulla diffusione della celiachia e della DE;
 promozione della conoscenza della celiachia e della DE attraverso l’utilizzo di diversi strumenti di divulgazione;
 promozione della corretta e piena applicazione dei diritti sanciti dalla L. 123/05 e smi, finalizzata al pieno inserimento dei celiaci nella società.
2. Le attività sopra richiamate relative ai singoli ambiti sono elencate in via esemplificativa e non esaustiva e possono anche essere svolte in collaborazione con il Comitato Scientifico.
3. Le attività dell’Associazione sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati all’AIC Nazionale della quale l’associazione fa parte.
4. Per il perseguimento dei propri scopi, l’associazione oltre ad AIC Nazionale di cui l’associazione fa parte, potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

ART. 3 – Attività diverse

1. L’associazione può esercitare, ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.
2. L’Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi.
3. Il Consiglio Direttivo individua le attività diverse.

ART. 4 – Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. L’associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs.117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell’associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5 – Associati, procedure di ammissione ed esclusione

1. L’associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale. ll numero degli associati è illimitato.
2. Gli associati sono le persone fisiche che, condividendo le finalità dell’associazione, si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta al Consiglio Direttivo di adesione all’associazione.
3. Il Consiglio Direttivo delibera sulla richiesta di ammissione dell’aspirante associato nella prima seduta utile. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati. L’iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.
4. Se la domanda viene rigettata, il Consiglio Direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all’interessato. Quest’ultimo, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, può chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.
5. Non sono ammesse adesioni che prevedano la partecipazione temporanea all’associazione.
6. Gli associati cessano di appartenere all’associazione per
– recesso volontario presentato al Consiglio Direttivo per iscritto;
– mancato versamento della quota associativa entro il termine deliberato dal Consiglio Direttivo;
– morte;
-esclusione secondo quanto previsto al punto 7.
7. L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione, può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione dell’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, dopo aver ascoltato le eventuali giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
8. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

ART. 6 – Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
2. Gli associati dell’associazione hanno il diritto di:
– partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con la quota associativa;
– godere del pieno elettorato attivo e passivo;
– essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
– essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
– recedere dall’appartenenza all’associazione
– esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta al Consiglio Direttivo e secondo le disposizioni di quest’ultimo.
3. Gli associati dell’associazione hanno il dovere di:
– rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;
– rispettare le delibere degli organi sociali;
– partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell’associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;
– non arrecare danni morali o materiali all’associazione.
– versare la quota associativa secondo l’importo e le modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo.
4. Gli associati devono inoltre rispettare gli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’associazione ad AIC Nazionale.
5. L’associazione, che ai sensi dell’articolo 1 del presente statuto si riconosce in AIC Nazionale, si fa parte attiva affinché da parte degli associati e degli organi associativi siano conosciute e rispettate tutte le norme statutarie e regolamentari di AIC Nazionale, con particolare attenzione al Codice Etico. Le norme statutarie o regolamentari dell’associazione o le delibere di un qualsiasi organo associativo che siano contrarie alle norme regolamentari di AIC Nazionale possono essere contestate e sanzionate da AIC Nazionale secondo i propri regolamenti.

ART. 7 – Volontari associati e assicurazione obbligatoria

1. L’associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell’attività di volontari che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 117/2017. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/17.
6. L’associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 8 – Organi sociali

1. Sono organi dell’associazione:
– l’assemblea degli associati
– il Consiglio Direttivo
– il Presidente
– l’Organo di controllo
2. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo. Le cariche sociali sono esercitate a titolo gratuito.

ART. 9 – Assemblea

1. L’assemblea è composta dagli associati ed è l’organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell’Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.
2. Deve essere convocata almeno una volta all’anno dal Presidente per l’approvazione del bilancio e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza, contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera o mail. La convocazione viene anche pubblicata sul sito istituzionale dell’associazione.
4. L’assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.
5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell’ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
6. Hanno diritto di voto in assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l’associazione al momento dell’assemblea ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l’associazione al momento dell’assemblea ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.
8. Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell’associazione.
9. L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l’eventuale trasformazione, fusione, scissione dell’associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
10. L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
11. Ad esclusione del caso di assemblea per lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio, l’assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno ¾ degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega, delibera con il voto favorevole dei ¾ dei presenti in proprio o per delega. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.
12. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri non hanno diritto di voto.
13. L’assemblea ha i seguenti compiti:
– nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
– nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
– approva il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale;
– delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
– delibera sull’esclusione degli associati;
– delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
– approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
– delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
– delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 10 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall’assemblea per una durata di tre anni ed è composto da un numero dispari di membri, tra gli associati, deciso dall’assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di quindici. Si applica l’articolo 2382 del codice civile. I consiglieri pongono in essere gli adempimenti previsti dall’art. 26 del D. Lgs. 117/2017.
2. Il Consiglio Direttivo governa l’associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti;
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all’anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
6. L’ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti.
7. È possibile partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo anche mediante audio-conferenza o audio/video-conferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
8. In casi di particolare urgenza, il voto del consigliere può essere esplicitato per via elettronica purché sia possibile identificare l’identità del consigliere che esprime il voto.
9. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
– elegge, al suo interno, il Presidente e i Vicepresidenti in numero massimo di 2;
– nomina il Comitato Scientifico formato prevalentemente da esperti di celiachia disciplinato da apposito regolamento;
– nomina il Tesoriere che può essere anche esterno al Consiglio direttivo;
– amministra l’associazione;
– predispone il bilancio d’esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
– realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l’attività e autorizzandone la spesa;
– cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
– approva gli eventuali regolamenti interni;
– decide su l’avvio o l’interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
– accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati
– è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
10. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11 – Il Presidente

1. Il Presidente dell’associazione, che è anche presidente dell’assemblea e del Consiglio Direttivo è eletto da quest’ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell’Organo e può essere confermato consecutivamente una volta sola.
2. Il Consiglio Direttivo può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente Statuto.
3. Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea (almeno una volta all’anno) e del Consiglio Direttivo (almeno due volte all’anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta.
4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera del Consiglio Direttivo nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
5. Il/i Vicepresidente/i sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

ART. 12 – Organo di controllo

1. L’organo di controllo è obbligatorio al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile. I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l’assemblea assegnasse all’oOrgano di controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
2. L’Assemblea ha facoltà di nominare un organo di controllo, anche in assenza delle condizioni di cui al punto 1.
3. L’organo di controllo:
– vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
– vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
– al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell’assemblea, la revisione legale dei conti;
– esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017;
– attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall’art. 14 del D. Lgs.117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo.
4. L’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 – Organo di Revisione legale dei conti
1. È nominato solo nei casi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell’apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall’assemblea all’organo di controllo di cui al precedente articolo.

ART. 14 – Risorse
1. L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto degli articoli 16, 17 e 36 del D. Lgs. 117/2017.
2. L’associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dal Consiglio Direttivo e intestato all’associazione.
3. L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali, a titolo meramente esemplificativo: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15 – Bilancio d’esercizio
1. L’esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l’approvazione in assemblea, il Consiglio Direttivo procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
4. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un’annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16 – Bilancio sociale e informativa sociale
1. Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l’associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.
2. L’associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale, qualora le entrate dell’associazione – comunque denominate e di qualsiasi natura esse siano – superino 1 milione di euro.

ART. 17 – Libri sociali obbligatori
1. L’associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 18 – Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento
1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell’assemblea o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 19 – Statuto
1. L’associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. L’assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 20 – (Disposizioni finali)
1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dalla disciplina vigente in materia.

ART. 21 – (Disposizioni transitorie)
1. Gli Organi dell’associazione in essere alla data del presente Statuto e previsti dallo stesso, restano in carica fino alla naturale scadenza del mandato.
2. Altri Organi dell’associazione in essere alla data del presente Statuto e non più previsti dallo stesso, decadono dalla data di approvazione dello Statuto.